La TARI è la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art.1 c. 639 della L. 27 dicembre 2013 n.147 c.d. "Legge di Stabilità 2014" che finanzia il costo relativo al ciclo dei rifiuti. Di seguito si illustrano gli aspetti principali del nuovo tributo, rimandando per ogni dettaglio al regolamento del tributo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1° settembre 2014 (scaricabile nella sezione IUC).
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Il tributo è dovuto relativamente ai locali o aree scoperte (escluse quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, di attività economiche e aree comuni condominiali non ad uso esclusivo), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
SOGGETTI PASSIVI
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra loro. In caso di utilizzo temporaneo non superiore a sei mesi il tributo è dovuto dal proprietario/usufruttuario o altro diritto reale.
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE
Le tariffe della TARI sono state calcolate sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/99. Le tariffe sono suddivise in due grandi categorie: a) utente domestiche (civili abitazioni e pertinenze); b) utenze non domestiche. A loro volta ciascuna delle sopra riportate categorie sono assoggettate a tassazione in virtù di una tariffa suddivisa in due parti: - la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio) - la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio). Per le utenze domestiche la quota fissa è rappresentata da un importo in Euro che varia al variare del nucleo famigliare, per mq di superficie imponibile, la quota variabile è invece un importo fisso correlato sempre alla numerosità del nucleo famigliare, applicato una sola volta per utenza (non viene computato in caso di pertinenza). Il parametro di numerosità del nucleo famigliare, in ottemperanza del DPR 158/99 e del principio comunitario "inquinatore/pagatore", consente di meglio rapportare la tassazione alla quantità di rifiuti prodotti. Per le utenze non condotte da soggetti residenti (case vacanza, case tenute a disposizione, residenti all'estero, etc.) il calcolo del nucleo famigliare viene effettuato rapportando la superficie imponibile dichiarata secondo la seguente parametrazione: 0-40 mq. = 2 componenti, 41-80 mq. = 3 componenti, oltre 81 mq. = 4 componenti, il risultato rappresenta il nucleo famigliare presunto. Tale metodo presuntivo è stato stabilito con regolamento (art. 16 comma 3 del Capitolo 4). Per le utenze non domestiche la quota variabile e la quota fissa sono rappresentate da un importo a mq da applicarsi alla superficie degli immobili occupati, direttamente correlato alla produttività di rifiuti risultante dalle tabelle contenute nel DPR 158/99. LE TARIFFE - al netto del 5% del Tributo provinciale - SONO ESPOSTE NELLA DELIBERA ALLEGATA.
VERSAMENTO DEL TRIBUTO
Il versamento del tributo dovrà avvenire a mezzo di delega di pagamento F24 secondo le scadenze previste. L'Agenzia delle Entrate con circolare n.45/E del 24 aprile 2014 ha stabilito (rideterminando la descrizione dei codici TARES) i codici tributo afferenti la TARI:
Tributo TARI: 3944
Interessi TARI: 3945
Sanzioni TARI: 3946
Sul modello F24 va indicato anche il codice catastale del Comune di SAN BARTOLOMEOO AL MARE (H763) e il numero dell'avviso di pagamento nel campo "identificativo operazione".
PER I SOGGETTI RESIDENTI ALL'ESTERO IL MINISTERO DELLE FINANZE CON LA CIRCOLARE N. 10/DF DEL 2 DICEMBRE 2013 HA RESO NOTE LE MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA TARES CHE POSSONO ESSERE RIPRESE ANCHE PER LA TARI: 1. per la quota comunale (cod. 3944) sul conto di tesoreria: IBAN IT28L0617549060000000758990- Codice BIC: C R G E I T G G intestato Comune di San Bartolomeo al Mare PAGAMENTO TARI 2015
AGEVOLAZIONI
Il Regolamento comunale prevede una riduzione della TARI del 5% (quota fissa e variabile) per coloro che attivano il compostaggio domestico. Per tutti i dettagli si rinvia al regolamento e alla sezione "modulistica" per quanto attiene al modello di istanza pubblicato nella sezione "Ecologia - Reti Tecnologiche". L'agevolazione decorre dall'esercizio successivo a quello di attivazione del compostaggio.
Per le Utenze Non Domestiche è prevista una riduzione del 30% (quota fissa e variabile) per le attività stagionali (utilizzo non superiore a 6 mesi risultante dal titolo di legittimazione all'esercizio). La decorrenza dell'agevolazione è l'anno successivo a quello in cui viene presentata la domanda.
Per le ulteriori riduzioni ed esenzioni previste dal Regolamento comunale si rimanda a quanto disposto al TITOLO IV del regolamento medesimo, pubblicato e visionabile nella voce IUC.
ADEMPIMENTI
Le dichiarazioni effettuate per la tassa rifiuti e TARES produranno effetti anche per il nuovo tributo. Per quanto attiene la tempistica degli obblighi dichiarativi si rinvia al regolamento, evidenziando come la scadenza ordinaria delle dichiarazioni TARI è stata fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si manifesta il fatto da cui trae origine l'obbligo dichiarativo.