Dal 01 aprile 2012 è istituita l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011.
Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare.
La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativaL'imposta di soggiorno è disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 23/2011, che attribuisce ai comuni, inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire sul proprio territorio tale imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive in proporzione al prezzo del pernottamento. L'imposta è applicata a decorrere dal 1° luglio 2023, è dovuta per persona con un limite massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.
Tale imposta è stata adottata in seguito all'adesione al Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria (delibera G.C. n. 109 del 21/08/2017), al fine di migliorare i servizi offerti al turista.
Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal Patto Regionale per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria.