L'accesso agli atti è il diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi,al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
L'accesso agli Atti può essere:
L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
L' Accesso civico generalizzato (FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni.
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. I controinteressati, chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
L'Accesso Documentale serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.